CRI Guidonia-Montecelio


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Regolamento C.R.I.

Comitato locale di Guidonia Montecelio


REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA
TITOLO I
- DISPOSIZIONE GENERALI -
ART. 1
(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)


Il presente Regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni dello Statuto dell’Associazione
della Croce Rossa Italiana e delle leggi vigenti, l’accesso, l’organizzazione, l’ordinamento e le
attività dei Soci Attivi della Croce Rossa Italiana, iscritti alle Componenti Volontaristiche del
Comitato Nazionale Femminile C.R.I., dei Volontari del Soccorso C.R.I. e dei Donatori di
Sangue C.R.I. e la Componente dei Pionieri per quanto non espressamente previsto con la O.C.
n. 31/09 avente ad oggetto Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della
Componente Giovane della C.R.I

ART. 2
(SOCI ATTIVI)

I Soci Attivi della Croce Rossa Italiana, di seguito denominati Volontari C.R.I. svolgono a titolo
gratuito un’attività materiale o intellettuale a favore dell’Associazione, perseguendone i fini
istituzionali, secondo le direttive degli Organi centrali e periferici della Croce Rossa Italiana.


ART. 3
(COMPONENTI VOLONTARISTICHE)


Ai sensi dello Statuto della Croce Rossa Italiana i Volontari C.R.I., ai fini del più efficace
coordinamento delle attività ed in relazione alle tipologie delle stesse, sono organizzati nelle
Componenti Volontaristiche del Corpo Militare, Corpo Infermiere Volontarie, Comitato
Nazionale Femminile, Volontari del Soccorso, Pionieri e Donatori di Sangue.
Le Componenti operano nei diversi livelli istituzionali con pari dignità e con le stesse prerogative.
Gli Organi dell’Associazione operanti ai vari livelli istituzionali devono assicurare, in rapporto
alle risorse economiche disponibili, gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività delle
Componenti, le quali sono tenute a contribuire allo sviluppo ed al potenziamento
dell’Associazione.
Il Corpo Militare ed il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana sono
disciplinati secondo le disposizioni delle norme istitutive vigenti in materia.


ART. 4
(COSTITUZIONE DEI GRUPPI LOCALI DEI VOLONTARI C.R.I.)


Per la costituzione di un nuovo Gruppo sono necessarie almeno dieci adesioni di aspiranti
Volontari salvo più elevato numero definito dal Consiglio Nazionale di ciascuna Componente, in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo successivo ovvero altrettante adesioni formulate da
Volontari C.R.I. già Soci Attivi.
Le adesioni sono inoltrate, anche con domanda collettiva, al Vertice Provinciale della
Componente. Quest’ultimo, acquisito il parere conforme del Presidente del Comitato
territorialmente competente della Croce Rossa Italiana, trasmette la domanda al Vertice
Regionale che la invia col proprio parere al Vertice Nazionale della Componente per
l’approvazione definitiva.
L’atto di approvazione del Vertice Nazionale della Componente è comunicato all’ufficio preposto
del Comitato Centrale, al Vertice Regionale della componente e al Presidente del Comitato
territorialmente competente per gli adempimenti amministrativi di spettanza. Quest’ultimo, su
richiesta del competente Vertice Regionale della Componente, promuove il procedimento
elettorale per la costituzione dei nuovi Organi elettivi decorsi dodici mesi dalla costituzione del
Gruppo medesimo.
Nelle more il Vertice Regionale competente per territorio, nomina un Responsabile del Gruppo
neo costituito che svolge pro tempore le funzioni di Ispettore.


ART. 5
(PROCEDURA DI CHIUSURA DI UN GRUPPO)


Un Gruppo di Volontari C.R.I. può essere chiuso qualora i Soci attivi iscritti siano meno di dieci
unità oppure in caso di comprovata inattività protratta per oltre un anno consecutivo.
La proposta di chiusura, formulata dal Vertice Provinciale della Componente al Presidente del
Comitato C.R.I. competente, è disposta dal Consiglio Direttivo del Comitato con specifica
deliberazione, che viene trasmessa al Vertice Regionale e Nazionale della Componente.
Il Vertice nazionale della Componente interessata, acquisito il parere dell’Ispettore Regionale,
approva, con proprio atto, la chiusura del Gruppo, dandone comunicazione all’ufficio preposto del
Comitato Centrale, al Vertice Regionale della Componente ed al Presidente del Comitato
territorialmente competente per gli adempimenti amministrativi di spettanza.
I Volontari C.R.I. appartenenti al Gruppo disciolto, entro dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento di chiusura, esprimono formale richiesta al Vertice Provinciale per l’aggregazione
ad un diverso Gruppo.

ART. 6
(REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE)


Chiunque può aderire alla Croce Rossa Italiana in qualità di Volontario ed essere iscritto alle
Componenti del Comitato Nazionale Femminile, dei Volontari del Soccorso e dei Donatori di
Sangue, se in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere Socio dell’Associazione;
b. avere un’età minima di 26 anni;
c. essere cittadino italiano ovvero essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o di uno
Stato non comunitario, purché regolarmente soggiornante nel territorio italiano ai sensi della
normativa vigente in materia;
d. non essere stati condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti
la destituzione dai pubblici uffici;
e. assumere l’impegno a svolgere gratuitamente, le attività anche di tipo intellettuale e
professionale di cui al presente Regolamento;
f. essere in possesso di idoneità psico-fisica, in relazione all’attività da svolgere, certificata ai
sensi della vigente normativa.
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo eventualmente corredata da curriculum
vitae è presentata al Presidente del Comitato C.R.I. competente che la istruisce e, se non
sussistono impedimenti, l’accetta.

ART. 7
(PERCORSO FORMATIVO)


Gli aspiranti Volontari C.R.I. hanno l’obbligo di seguire un percorso informativo/formativo
soggetto a verifica finale, riferito alle attività da svolgere, secondo quanto disposto dagli Organi
Nazionali della Componente.
Il percorso formativo di accesso, comune anche alla Componente Giovane della C.R.I., è basato
su un identico programma didattico approvato con apposito provvedimento da parte del
Consiglio Direttivo Nazionale.
Obiettivo del corso è fornire nozioni di base comuni che prescindano dall’appartenenza ad una
delle Componenti.
Il corso è attivato con delibera del Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. territorialmente
competente, adottata su proposta di almeno uno dei Vertici delle Componenti .
Il verbale della Commissione Esaminatrice è redatto in triplice copia su apposito modulo e
sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Il verbale è conservato presso il
Comitato C.R.I. che ha organizzato il corso. Le rimanenti copie sono trasmesse al Presidente del
Comitato territorialmente sovraordinato e ai Vertici Provinciali delle Componenti.
Compiuto il percorso informativo/formativo, ad ogni Volontario C.R.I. è rilasciato un attestato
ed un tesserino di riconoscimento con fotografia, sottoscritti dal Vertice Regionale e dal
Presidente del Comitato di appartenenza, la cui foggia e le cui modalità di rilascio sono stabilite
dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.
Con il superamento del corso base, il Volontario è iscritti nell’elenco dei Soci Attivi del Comitato
C.R.I. di appartenenza e può svolgere tutte le attività che non prevedono uno specifico percorso
formativo. Lo svolgimento delle altre attività è subordinato alla frequenza degli appositi corsi
abilitanti, senza distinzione di appartenenza alle Componenti.
Le Componenti organizzano i corsi di approfondimento per la formazione alle attività specifiche
della Componente stessa. I Comitati – per quelle attività comuni a più Componenti – organizzano
corsi di formazione aperti a tutte i volontari interessati. La disciplina didattica dei corsi è definita
con separato regolamento.
Particolari attitudini o eventuali qualifiche professionali o titoli vari anche acquisiti dal
Volontario C.R.I. a seguito di corsi dell’Associazione, sono annotati nel proprio fascicolo
personale.

ART. 8
(ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO)


L’elettorato attivo per le elezioni degli Organi delle Componenti si consegue decorsi dodici mesi
dal superamento della verifica finale del corso informativo/formativo.
L’elettorato passivo si consegue decorsi dodici mesi dal superamento di detta verifica finale, salvo
quanto previsto per l’elezione del Vertice Nazionale delle Componenti.

ART. 9
(FASCICOLO PERSONALE)


Per ogni Volontario della C.R.I. è costituito, a cura dell’Organo di Vertice Locale della
Componente, un fascicolo i cui dati ed informazioni dovranno essere conservati ed
aggiornati con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di
riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.

ART. 10
(ACCERTAMENTI SANITARI)


Ogni Volontario deve essere sottoposto, a cura e con oneri a carico del Comitato C.R.I. di
appartenenza in funzione delle attività svolte a periodico accertamento sanitario. Le modalità e la
frequenza di queste ultime sono stabilite per ciascuna Componente dal rispettivo Consiglio
Nazionale.

ART. 11
(DOVERI DEI VOLONTARI C.R.I.)


I Volontari C.R.I. nell’espletamento del servizio devono mantenere un comportamento
corretto e degno dell’Associazione cui appartengono.
In particolare sono tenuti a:
a) osservare i Principi fondamentali della Croce Rossa;
b) improntare il loro comportamento a serietà ed impegno, in osservanza delle disposizioni
emanate dagli Organi direttivi centrali e periferici della C.R.I. e della Componente di
appartenenza;
c) osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, i Regolamenti, le altre norme vigenti
nell’Associazione e le disposizioni degli Organi direttivi della Componente;
d) usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con
imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell’attività;
e) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l’attività di servizio;
f) rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e
qualsiasi altro tipo di materiale appartenente all’Associazione;
g) non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da
movimenti politici;
h) seguire in ogni occasione sia all’interno dell’associazione che nei contatti esterni, la via
gerarchica quale determinata dal presente Regolamento;
i) versare annualmente al Comitato C.R.I. di appartenenza la quota associativa, entro i termini
previsti e la quota integrativa eventualmente prescritta dal Consiglio Nazionale della
Componente.

ART. 12
(DIRITTI DEI VOLONTARI C.R.I.)


I Volontari C.R.I. nell’esercizio delle loro funzioni hanno diritto:
a) ad essere identificati come appartenenti alla Croce Rossa Italiana in tutte le situazioni in cui si
trovino a svolgere la loro attività istituzionale;
b) ad usufruire di locali idonei, di mezzi e materiali messi a disposizione dall’Associazione;
c) di usufruire di idonee uniformi. L’utilizzo delle uniformi e dei distintivi è disciplinato con
provvedimento del Presidente Generale della Croce Rossa Italiana su proposta del Consiglio
Nazionale della Componente. I Volontari C.R.I. devono utilizzare l’uniforme e gli altri effetti
loro affidati secondo le indicazioni stabilite dal citato Consiglio Nazionale;
d) all’assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e alle altre coperture disposte dalla
C.R.I. in loro favore a decorrere dalla data di accettazione della domanda di iscrizione;
e) ad ottenere l’anticipo oppure il rimborso delle somme spese in relazione a missioni approvate
dall’unità di appartenenza nonchè ad usufruire dei benefici previsti dalle norme vigenti
comprese le spese di vitto per i pasti durante le ore di servizio. In particolare i Volontari
C.R.I. hanno diritto al buono pasto da erogarsi con le medesime condizioni stabilite per il
personale dipendente dell’Ente.
f) ad essere informati periodicamente dell’andamento delle attività e delle più importanti
iniziative avviate dall’unità C.R.I. e dalla Componente di appartenenza;
g) ad esprimere in ogni circostanza il loro pensiero attraverso comunicazioni scritte o
verbali agli Organi competenti in via gerarchica.

ART. 13
(COPERTURE ASSICURATIVE)

I Volontari C.R.I. nell’espletamento dei loro compiti istituzionali sono coperti da
assicurazione per la responsabilità civile, per le malattie contratte in servizio, per gli
infortuni occorsi e per i danni subiti per causa di servizio, nonché per i seguenti rischi:
a) per il rischio connesso al ritiro o sospensione della patente di guida per causa di servizio
nonché i danni arrecati a terzi;
b) per le spese legali connesse alla tutela del Volontario C.R.I. citato per motivi di servizio;
c) per le spese legali connesse alla tutela del Volontario che nell’espletamento di cariche previste
dal presente Regolamento viene citato in giudizio per motivi di servizio.
In caso di esercitazioni e di impiego operativo per emergenza si applicano le misure vigenti per la
Protezione Civile.

ART. 14
(PERMANENZA NELLA QUALIFICA)


I Volontari sono considerati Soci Attivi se:
a) svolgono regolarmente l’attività concordata con l’Organo di Vertice Locale della Componente
o con i responsabili da questo delegati, nel quadro delle direttive generali dell’Assemblea
Regionale della Componente, nel rispetto delle relative direttive nazionali di componente.
b) assolvono gli incarichi ad essi conferiti;
c) rispettano le norme generali e quelle peculiari della propria Componente.

ART. 15
(PERDITA DELLA QUALIFICA)


I Volontari perdono la qualifica per:
a) dimissioni volontarie;
b) radiazione dalla qualifica di Socio C.R.I.;
c) espulsione dalla Componente;
d) perdita dei requisiti previsti per l’accesso o per la permanenza nella qualifica;
e) sospensione ingiustificata dal servizio attivo per un periodo superiore a novanta giorni
consecutivi;
f) mancato pagamento, entro i termini indicati dalla lettera di diffida, della quota
associativa annuale e di quella integrativa, ove prevista dalla singola componente;
g) permanenza per un periodo superiore ad un anno consecutivo nel ruolo di riserva senza
chiedere il reintegro in servizio attivo.
La comunicazione della perdita della qualifica di cui alle lettere d), e), f), g) è disposta del
Vertice Locale della Componente.
Detta comunicazione deve essere preceduta da specifica lettera di avvio del procedimento,
inoltrata a cura del Vertice Locale della Componente competente, con indicazione del termine di
venti giorni entro il quale il Volontario interessato potrà produrre formali osservazioni o
controdeduzioni documentate.
Ricorrendo l’ipotesi di cui alla lettera e), decorso il periodo dei novanta giorni di sospensione
ingiustificata dal servizio, il Vertice Locale è tenuto a comunicare formalmente al Volontario
interessato l’avvio della procedura per la perdita della qualifica così come sopra indicato. Entro
quest’ultimo termine il Volontario può chiedere l’iscrizione nel ruolo di riserva di cui all’articolo
successivo. In assenza di risposta da parte del Volontario il Vertice Locale dispone la formale
perdita della qualifica.
Copia della documentazione correlata alla suddetta procedura è trasmessa, a cura del Vertice
Locale della Componente, al Comitato C.R.I. territorialmente competente.
L’atto assunto dal Vertice Locale della Componente con cui si dispone la perdita della qualifica
ha natura definitiva.

ART. 16
(RUOLO DI RISERVA)


I Volontari C.R.I. che per giustificato motivo sospendono la loro collaborazione dal servizio
attivo per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi nell’anno solare, sono iscritti,
a domanda, dal Vertice Locale della Componente nel ruolo di riserva fino al rientro in servizio
attivo e di ciò viene fatta annotazione nel fascicolo personale.
La permanenza nel ruolo di riserva è consentita per un periodo massimo di 1 anno
consecutivo, decorso il quale, il Volontario C.R.I. perde la qualifica con provvedimento d’ufficio
del Vertice Locale del Gruppo d’appartenenza. Di tale provvedimento è data comunicazione al
Presidente del Comitato d’appartenenza e ai Vertici Provinciali e Regionale della
Componente.
I Volontari C.R.I. iscritti nei ruoli di riserva possono essere riammessi a domanda nei ruoli attivi e
la riammissione è subordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento, la cui durata e
modalità sono stabilite dal Vertice del Gruppo interessato.
Durante la permanenza nei ruoli di riserva il Volontario C.R.I. è tenuto al versamento della quota
di Socio Attivo e mantiene le prerogative dell’elettorato attivo ai sensi del presente Regolamento.
Il Volontario, riammesso in servizio attivo:
a. non può domandare nuovamente l’iscrizione nel ruolo di riserva durante l’anno solare in cui
ha presentato domanda di riammissione e durante l’anno solare successivo;
b. ai fini del mantenimento della qualifica deve svolgere le attività, così come decise
dall’Assemblea Regionale di cui al precedente art. 14 lett. a), in proporzione alla parte
residua di anno.
La disposizione dell’ultimo comma non si applica in casi di comprovati motivi di salute del
Volontario o di suoi familiari.

ART. 17
(NORME DISCIPLINARI)


Nell’esercizio delle loro attività i Volontari C.R.I. sono soggetti alle norme disciplinari
contemplate nel presente Regolamento.
Ai Volontari C.R.I., in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni, sono applicati i
seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
d) espulsione dalla Componente.
Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni, che non
va annotata nel fascicolo personale del volontario.
L’ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa
contestazione all’interessato, con invito formale a discolparsi entro venti giorni. Il provvedimento
va inserito nel fascicolo personale ed è inflitto nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di
trasgressioni di più grave entità.
Il richiamo verbale e l’ammonizione scritta rientrano nella competenza del Vertice Locale della
Componente.
I provvedimenti del richiamo e dell’ammonizione scritta nei confronti dei Vertici Locali,
Provinciali e Regionali della Componente, sono di competenza dell’Organo gerarchico
immediatamente superiore.
Avverso l’ammonizione scritta è ammesso ricorso in via gerarchica ovvero in opposizione, da
presentarsi per iscritto entro trenta giorni al competente Vertice della Componente che deciderà
insindacabilmente e motivatamente entro sessanta giorni dopo aver sentito le parti
interessate. Decorsi i sessanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende
accolto.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l’avvio del procedimento di ammonizione scritta è comunicato al volontario
interessato mediante una comunicazione personale in cui dovrà essere indicato l’oggetto del
procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la
quale deve concludersi il procedimento, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta:
1) per gravi negligenze in servizio;
2) per contegno scorretto verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, i colleghi ed i
dipendenti della Croce Rossa Italiana;
3) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
4) per violazione del segreto d’ufficio;
5) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del
servizio;
6) per denigrazioni dell’amministrazione e dei suoi Organi e delle altre Componenti;
7) per l’uso improprio o l’abuso delle cariche previste dal presente Regolamento;
8) per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni C.R.I.
La sospensione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l’infrazione
sia stata previamente contestata al Volontario C.R.I. con invito formale a discolparsi entro il
termine di venti giorni
La sospensione è proposta dal Vertice Locale della Componente e/o dal Presidente del Comitato
di appartenenza; la stessa viene comminata da un Collegio formato dal Vertice Regionale della
Componente di appartenenza del Volontario interessato e dai vertici regionali delle altre
Componenti, ivi compresi i Pionieri. Detto Collegio è convocato e presieduto dal Presidente del
Comitato Regionale di riferimento del Volontario interessato. Per le province autonome di
Trento e Bolzano il citato collegio è costituito dagli Ispettori Provinciali delle Componenti ed è
presieduto dal Presidente del Comitato Provinciale di appartenenza del volontario oggetto del
procedimento disciplinare. Il Collegio decide a maggioranza assoluta entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare.
Decorso tale termine senza che l’Organo adito si sia pronunciato, la proposta s’intende
respinta.
Nei confronti dei Vertici Locali, Provinciali e Regionali, la proposta di sospensione è
demandata all’Organo gerarchicamente superiore.
Nei confronti dei vertici regionali delle Componenti la decisione è demandata ad un Collegio
formato dai vertici nazionali delle Componenti, ivi compresi i Pionieri. Detto Collegio è
convocato e presieduto dal Presidente Nazionale della CRI. Il Collegio decide a maggioranza
assoluta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione
del provvedimento disciplinare.
Avverso il provvedimento disciplinare di sospensione è ammesso ricorso, da presentarsi per
iscritto entro trenta giorni al Consiglio Direttivo Nazionale che deciderà entro i successivi novanta
giorni, decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
Nei confronti dei Vertici Nazionali delle Componenti il provvedimento di sospensione è
riservato alla competenza del Consiglio Direttivo Nazionale ed è ammesso ricorso da presentarsi
per iscritto entro trenta giorni al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana che deciderà
entro il termine di novanta giorni, decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il
ricorso si intende accolto.
Il procedimento di sospensione comporta, ad istanza, l’audizione del volontario interessato e del
Presidente del Comitato di appartenenza.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l’avvio del procedimento di sospensione è comunicato al volontario interessato
mediante una comunicazione personale in cui dovrà essere indicato l’oggetto del procedimento
promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve
concludersi il procedimento, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
L’espulsione è comminata:
1) per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare
gravità o in caso di reiteratezza;
2) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore e del senso morale;
3) per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell’associazione;
4) per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti;
5) per gravi atti di in subordinazione;
Il provvedimento dell’espulsione è comminato da un Collegio formato dai vertici regionali delle
Componenti, ivi compresi i Pionieri. Detto Collegio è convocato e presieduto dal Presidente
Regionale della CRI. Il Collegio decide a maggioranza assoluta entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare. Il
provvedimento è richiesto, quale atto dovuto, dal Vertice Regionale competente, che provvede a
istruire la proposta di espulsione pervenuta dal Vertice Locale, dopo aver sentito le parti
interessate.
Avverso il provvedimento disciplinare di espulsione è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto
ed entro trenta giorni al Presidente Nazionale della C.R.I. che deciderà entro il termine di novanta
giorni, decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
Per i Vertici Locali, Provinciali e Regionali dei Volontari C.R.I. la proposta di espulsione
viene formulata dall’Organo gerarchicamente superiore della Componente.
Nei confronti dei vertici regionali delle Componenti la decisione è demandata ad un Collegio
formato dai vertici nazionali delle Componenti, ivi compresi i Pionieri. Detto Collegio è
convocato e presieduto dal Presidente Nazionale della CRI. Il Collegio decide a maggioranza
assoluta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione
del provvedimento disciplinare.
Nei confronti dei Vertici Nazionali delle Componenti il provvedimento di espulsione è riservato
alla competenza del Consiglio Direttivo Nazionale ed è ammesso ricorso da presentarsi per
iscritto entro trenta giorni al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana che deciderà entro il
termine di novanta giorni, decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si
intende accolto.
In casi di particolare gravità ed in attesa della definitività del provvedimento disciplinare di
espulsione il Volontario C.R.I. è sospeso dal servizio, con provvedimento motivato del vertice
territorialmente competente, su richiesta del Presidente del Comitato di appartenenza del
Volontario.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l’avvio del procedimento di espulsione è comunicato al volontario interessato
mediante una comunicazione personale in cui dovrà essere indicato l’oggetto del procedimento
promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve
concludersi il procedimento, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Di ogni richiesta di procedimento disciplinare deve essere dato avviso al Presidente del Comitato
di appartenenza del volontario interessato.

ART.18
(POTERE SOSTITUTIVO)


In caso di palese ed ingiustificata omissione o ritardo nell’adozione di atti o nell’attivazione di
procedure da parte del Vertice di Componente competente, il Vertice gerarchicamente superiore,
previa formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di venti giorni, può assumere ogni
iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
Al Vertice Nazionale della Componente è riconosciuto un generale potere sostitutivo – riferito a
tutti i Vertici della Componente sotto ordinati - da esercitare nelle ipotesi e secondo la procedura
sopra esposta.
In caso di esercizio del suddetto potere sostitutivo da parte di un Vertice di Componente detta
attivazione deve essere comunicata formalmente ed in via preventiva al Presidente del Comitato
C.R.I. cui appartiene il Vertice inadempiente.

ART. 19
(CONSEGUENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI)


I Volontari C.R.I. che ricoprono cariche elettive previste dal presente Regolamento,
decadono dalle stesse se sottoposti a provvedimento disciplinare di sospensione o di
espulsione dalla Componente o di radiazione come Socio.
Ricorrendo tale ipotesi il Vertice della Componente gerarchicamente sovra ordinato procede alla
nomina di un Commissario.
I Volontari C.R.I. che siano incorsi nel provvedimento disciplinare della sospensione non possono
candidarsi ad alcuna delle cariche di cui al presente Regolamento per un periodo di almeno 48
mesi a far data dalla definitività del provvedimento.

ART. 20
(DEFINITIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)


Ai sensi del presente Regolamento il provvedimento disciplinare è definitivo nel giorno del
rigetto del ricorso o, se il ricorso non è presentato, nel giorno ultimo in cui avrebbe potuto essere
presentato.

ART. 21
(TRASFERIMENTI)


Il Volontario C.R.I. che intende trasferirsi ad altro Gruppo presenta apposita richiesta al proprio
Vertice di Componente. Il trasferimento è autorizzato entro giorni venti dalla presentazione delle
richiesta:
a) dal Vertice Provinciale, qualora il trasferimento avvenga fra Gruppi di una stessa
provincia;
b) dal Vertice Regionale, qualora il trasferimento avvenga fra Gruppi della stessa regione,
appartenenti a province diverse;
c) dai Vertici Regionali interessati, qualora il trasferimento avvenga fra Gruppi di due regioni
diverse.
Il trasferimento non può essere negato se non con provvedimento dettagliatamente motivato.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta il trasferimento si intende autorizzato.
Del trasferimento è data comunicazione ai Presidenti dei Comitati C.R.I. interessati.
Il fascicolo personale del Volontario C.R.I. trasferito, conservandone copia agli atti, deve essere
inviato in originale e con la dovuta riservatezza al Vertice Locale del Gruppo di nuova
destinazione.
Con le modalità indicate dal presente articolo e autorizzato lo svolgimento temporaneo del
servizio presso altre Unità C.R.I. Il servizio svolto è certificato con apposita relazione dal Vertice
del Gruppo Locale presso il quale il Volontario C.R.I. ha prestato servizio.
Il trasferimento del Socio Attivo da una Componente all’altra è disposto dal Presidente del/dei
Comitato/Comitati interessati in analogia a quanto previsto dal primo comma e non è subordinato
alla frequenza di uno specifico percorso formativo, ferme restando le abilitazioni necessarie per
specifiche attività.

ART. 22
(REVISIONE DEGLI ELENCHI DEI VOLONTARI C.R.I.)

Il Vertice di Gruppo, entro il 31 gennaio di ogni anno, revisiona l’elenco dei Volontari C.R.I.
iscritti nella Componente al 31 dicembre dell’anno precedente e ne dà comunicazione al Comitato
C.R.I. di appartenenza e al Vertice Provinciale e Regionale della Componente.
I Volontari C.R.I. titolari di cariche o di incarichi previsti dal presente Regolamento e dallo
Statuto C.R.I. sono considerati in servizio attivo.
ART. 23
(INCOMPATIBILITÀ)
Il Volontario C.R.I. che ricopra cariche presso altra Associazione che persegue scopi ed attività
istituzionali analoghi a quelli propri della C.R.I. non è titolare del diritto di elettorato passivo ai
sensi del presente Regolamento.
L’iscrizione alla Croce Rossa Italiana è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni che
perseguono finalità in contrasto con i principi dell’Associazione e/o che svolgano in convenzione
con Enti Pubblici attività analoghe a quelle della Croce Rossa.
Tutte le cariche elettive di cui al presente Regolamento sono incompatibili tra loro.
TITOLO II- ORDINAMENTO DELLE COMPONENTI -

ART. 24
(ORGANI NAZIONALI)


Sono Organi Nazionali di ciascuna Componente:
a) l’Assemblea Nazionale; b) il Consiglio Nazionale; c) il Consiglio Esecutivo; d) l’Ispettore
Nazionale.

ART. 25
(ASSEMBLEA NAZIONALE)


L’Assemblea Nazionale è costituita dagli Ispettori, Commissari o Responsabili dei Gruppi Locali,
dagli Ispettori Provinciali e Regionali, dai Vice Ispettori Nazionali e dall’Ispettore Nazionale.
L’Assemblea Nazionale è presieduta dall’Ispettore Nazionale ed in caso di sua assenza o
impedimento dal Vice Ispettore Nazionale Vicario se nominato, o da un Vice Ispettore
Nazionale. Si riunisce ogni due anni su convocazione di chi la presiede, nonché in via
straordinaria su richiesta del Consiglio Nazionale previa autorizzazione del Presidente Generale
della C.R.I.
Per la validità delle riunioni dell’Assemblea Nazionale è richiesta la presenza, in prima
convocazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto o in seconda convocazione, con la
presenza di almeno 1/3 dei Componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Se
un Ispettore non può partecipare all’Assemblea, egli può delegare per iscritto il Vice Ispettore
Vicario, se nominato.
L’Assemblea Nazionale è convocata tramite avviso con l’ordine del giorno affisso all’Albo dei
Comitati Locali Provinciali e Regionali C.R.I. ed inviato al Presidente Nazionale almeno trenta
giorni prima della data stabilita per la sua riunione.
L’Ispettore Nazionale inoltre provvede a comunicare formalmente l’avvenuta convocazione ai
componenti dell’Assemblea.
Di ciascuna riunione dell’Assemblea Nazionale deve essere redatto apposito processo verbale
sottoscritto da chi la presiede e dal Segretario dell’Assemblea all’uopo nominato, il verbale deve
essere redatto entro i trenta giorni successivi e trasmesso al Presidente Nazionale della CRI.
L’Assemblea Nazionale:
1) formula le linee programmatiche dell’attività della Componente a livello nazionale;
2) indica le strategie di sviluppo della Componente;
3) propone le modifiche e le integrazioni da apportare al presente Regolamento.

ART. 26
(CONSIGLIO NAZIONALE)

Il Consiglio Nazionale è costituito dagli Ispettori Regionali e dagli Ispettori Provinciali delle
province Autonome di Trento e Bolzano e dai membri del Consiglio Esecutivo.
Esso è convocato dall’Ispettore Nazionale che lo presiede e in caso di sua assenza o impedimento
dal Vice Ispettore Nazionale vicario se nominato, o da un Vice Ispettore Nazionale.
Si riunisce almeno tre volte all’anno su convocazione di chi lo presiede, nonché ogni
qualvolta che per motivata necessità ne fa richiesta un terzo dei Membri del Consiglio
Nazionale medesimo ed è convocato tramite avviso con l’ordine del giorno comunicato ai
componenti almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua riunione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è richiesta la presenza, in prima
convocazione dei due terzi dei componenti o in seconda convocazione della maggioranza dei
componenti il Consiglio.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Se un Ispettore Regionale non può partecipare alla riunione del Consiglio Nazionale può delegare
per iscritto l’Ispettore Provinciale Vicario, se nominato, per non più di una volta ogni anno solare.
Di ciascuna riunione del Consiglio Nazionale deve essere redatto apposito verbale
sottoscritto da chi lo presiede e dall’estensore appositamente nominato.
Copia del verbale viene trasmessa ai vertici regionali della componente e al Presidente
Generale C.R.I. che entro trenta giorni dalla ricezione ratifica o respinge le singole deliberazioni
con motivato provvedimento.
Il Consiglio Nazionale entro il mese di luglio programma le attività dell’anno successivo sulla
base degli orientamenti di massima emersi dall’Assemblea Nazionale e preventiva le spese per la
sua realizzazione. Il bilancio di previsione è sottoposto all’esame degli Organi competenti della
C.R.I. e, dopo la sua approvazione, inserito nel bilancio generale della stessa.
Il Consiglio Nazionale coordina le attività della Componente ed elegge nella prima riunione i
membri del Consiglio esecutivo, ai sensi dell’art. 27.

ART. 27
(CONSIGLIO ESECUTIVO)

Il Consiglio Esecutivo è composto dall’Ispettore Nazionale e da tre Vice Ispettori Nazionali
preferibilmente scelti in modo tale da rappresentare le realtà territoriali del nord, del centro e del
sud d’Italia.
L’Ispettore ed i tre Vice Ispettori Nazionali sono eletti dal Consiglio Nazionale per
l’occasione allargato ai vertici provinciali della componente fra i Soci Attivi iscritti alla stessa da
almeno quattro anni.
Le elezioni sono indette dal Presidente Generale della C.R.I. su richiesta dell’Ispettore
Nazionale uscente ovvero del Consiglio Nazionale della Componente. L’elezione avviene a
scrutinio segreto.
Le candidature possono essere presentate singolarmente per Ispettore e Vice Ispettore
Nazionale ovvero è facoltà presentare la candidatura ad Ispettore Nazionale e Vice Ispettori
Nazionali in un’unica lista collegata comprendente l’intero Consiglio Esecutivo. Non sono
ammesse al voto liste collegate che prevedano solo in modo parziale la composizione del
Consiglio Esecutivo candidato.
Ricorrendo la candidatura in lista collegata, tutti i componenti il Consiglio Esecutivo
candidato devono sottoscrivere la presentazione della candidatura della lista.
Le elezioni si svolgono con la predisposizione di due distinte schede:
1) scheda contenete i nominativi dei candidati ad Ispettore Nazionale singolarmente presentatisi
ed i nominativi dei candidati ad Ispettore Nazionale presentatisi in lista collegata con i
nominativi dei componenti il Consiglio Esecutivo compresi nella lista;
2) scheda contenete i nominativi dei candidati a Vice Ispettore Nazionale singolarmente
presentatisi.
Qualora riporti il maggior numero di preferenze un candidato ad Ispettore Nazionale
singolarmente presentatosi, sono eletti i tre candidati a Vice Ispettore Nazionale
singolarmente presentatisi che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze e si
prescinde dalle preferenze espresse ai candidati componenti i Consigli Esecutivi compresi nelle
liste collegate.
Qualora riporti il maggior numero di preferenze un candidato ad Ispettore Nazionale
presentatosi in lista collegata con i nominativi dei componenti l’intero Consiglio Esecutivo, sono
eletti tutti i membri del Consiglio Esecutivo compresi nella lista che ha raggiunto il maggior
numero di preferenze.
L’elezione si svolge con la partecipazione al Consiglio Nazionale allargato di almeno 1/3 degli
aventi diritto.
Gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente Nazionale della C.R.I. che,
accertata la validità delle operazioni, entro 5 gg. procede alla proclamazione degli eletti. Non sono
ammesse deleghe di voto.
Il Consiglio Esecutivo:
1) rende esecutive le direttive emanate dal Consiglio Nazionale;
2) provvede alla soluzione delle problematiche di rilievo nazionale;
3) assolve agli incarichi delegati dal Consiglio Nazionale e dall’Ispettore Nazionale;
4) predisporre l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Nazionale.

ART. 28
(ISPETTORE NAZIONALE)

L’Ispettore ed i tre Vice Ispettori Nazionali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti
una sola volta consecutivamente. Non sono ammesse deleghe di voto. In ogni caso è
immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice, eletto o
nominato quale Commissario, per otto anni consecutivi.
In caso di dimissioni di un Vice Ispettore Nazionale prima della scadenza naturale del
mandato subentra allo stesso il primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza di
candidati non eletti l’Ispettore Nazionale provvede a nominare un sostituto che, scelto tra i
membri del Consiglio Nazionale. In ogni caso, il subentrante rimane in carica per la parte residua
del mandato dell’Ispettorato. L’atto di nomina deve essere comunicato entro 5 gg. al Presidente
Generale della C.R.I. ai fini della proclamazione.
In caso di dimissioni dell’Ispettore Nazionale prima della scadenza naturale del mandato, si
procede all’indizione di nuove elezioni.
L’Ispettore Nazionale:
a) rappresenta la Componente a livello Nazionale;
b) convoca e presiede l’Assemblea Nazionale;
c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Esecutivo;
d) può avvalersi di collaboratori esperti, cui affidare specifici incarichi o progetti nazionali,
sentiti i Vice Ispettori Nazionali;
e) può individuare tra i Vice Ispettori Nazionali eletti, il Vice Ispettore Nazionale Vicario che
svolge le funzioni dell’Ispettore Nazionale in caso di sua assenza o impedimento. In alternativa,
con parere favorevole del Consiglio Nazionale, il vicario può essere nominato dall’Ispettore
Nazionale fra i membri del Consiglio Nazionale. Della nomina deve essere data comunicazione
formale al Presidente Nazionale della C.R.I. e agli Ispettori Regionali;
f) risponde dell’attività della Componente al Presidente Generale della C.R.I.;
g) è Organo di collegamento della Componente con gli Uffici centrali della Croce Rossa Italiana,
ai quali è devoluta l’amministrazione direttamente e/o a mezzo dei singoli Comitati in conformità
alle leggi vigenti in materia;
h) fornisce l’interpretazione autentica delle norme regolamentari della propria Componente. Il
potere interpretativo delle norme del presente regolamento è attribuito congiuntamente ai vertici
nazionali delle Componenti di cui al successivo Titolo IV;
i) approva la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi Locali, secondo le normative
stabilite dalla Componente.

ART. 29
(ORGANI REGIONALI)

Sono Organi Regionali delle Componenti:
a) l’Assemblea Regionale;
b) l’Ispettore Regionale.
L’Assemblea Regionale è costituita dagli Ispettori o Commissari Provinciali, dagli Ispettori, dai
Commissari e dai Responsabili dei Gruppi Locali regolarmente costituiti nella regione. Le
riunioni sono valide se è presente in prima convocazione almeno un terzo dei componenti o in
seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto.
L’Assemblea Regionale è convocata tramite avviso con l’ordine del giorno affisso all’Albo dei
Comitati Locali e Provinciali C.R.I. della Regione ed inviato all’Ispettore Nazionale almeno
quindici giorni prima della data stabilita per la riunione.
L’Ispettore Regionale inoltre provvede a comunicare formalmente l’avvenuta convocazione ai
componenti dell’Assemblea.
L’Assemblea Regionale:
1) formula e delibera la programmazione delle attività della Componente a livello regionale;
2) indica le strategie ed i progetti di sviluppo;
3) impartisce le direttive generali in materia di attività o di servizi da svolgere ai fini del
mantenimento della qualifica di Socio Attivo, in conformità con le direttive nazionali della
Componente;
4) elegge l’Ispettore Regionale.
Le deliberazioni dell’Assemblea Regionale sono valide se assunte con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei presenti.
Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale firmato dall’Ispettore Regionale e dal
Segretario dell’Assemblea all’uopo nominato che dovrà essere esposto entro trenta giorni agli
Albi dei Comitati Locali e Provinciali C.R.I. della Regione. Copia di detto verbale è trasmessa a
cura dell’Ispettore Regionale ed entro trenta giorni dalla riunione all’Ispettore Nazionale ed
al Presidente del Comitato Regionale. Quest’ultimo nel caso di deliberazioni propositive, entro 30
gg. dalla ricezione del verbale, sentito l’Ispettore Nazionale sulle singole proposte
dell’Assemblea, potrà approvarle o respingerle con motivato provvedimento.
Se, per giustificato motivo, un membro dell’Assemblea Regionale è impedito alla
partecipazione, è delegato per iscritto a sostituirlo il Vice Ispettore Vicario se nominato.
L’Ispettore Regionale:
1) rappresenta la Componente a livello regionale;
2) convoca e presiede l’Assemblea Regionale;
3) coordina l’attività della Componente a livello regionale e ne riferisce al Presidente del
Comitato Regionale e all’Ispettore Nazionale;
4) richiede l’indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche di Ispettore Provinciale;
5) risponde del proprio operato all’Ispettore Nazionale e al Presidente del Comitato
Regionale della C.R.I.;
6) cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Nazionali;
7) convoca periodicamente gli Ispettori Provinciali presenti nella regione;
8) può individuare tra gli Ispettori Provinciali il proprio Vicario che svolge le funzioni
dell’Ispettore Regionale in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data
comunicazione formale all’Ispettore Nazionale, agli Ispettori Provinciali e dei Gruppi Locali
della regione;
9) può avvalersi di collaboratori esperti scelti tra i Volontari della regione a cui affidare specifici
incarichi o progetti regionali;
10) nomina i Responsabili dei Gruppi Locali di nuova costituzione, sentito l’Ispettore
Provinciale;
11) nomina i Commissari Provinciali di Componente;
12) trasmette all’Ispettore Nazionale una relazione sulle attività svolte annualmente in sede
regionale;
13) cura l’esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento.
L’Ispettore Regionale può, con atto formale, comunicato ai membri dell’Assemblea
Regionale, delegare l’esercizio di specifiche funzioni di cui rimane titolare, agli Ispettori
Provinciali.
L’Ispettore Regionale è eletto in una unica tornata elettorale dai componenti l’Assemblea
Regionale con votazione a scrutinio segreto. L’elezione si svolge con la partecipazione di almeno
1/3 degli aventi diritto ed è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente. Non sono ammesse
deleghe di voto. In ogni caso è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il
mandato di vertice, eletto o nominato quale Commissario, per otto anni consecutivi.
Le elezioni sono indette dal Presidente del Comitato Regionale C.R.I. su richiesta
dell’Ispettore Nazionale.
Tutti gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente del Comitato Regionale.
Quest’ultimo, trascorsi 5 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali senza che sia
pervenuto alcun reclamo, provvede alla proclamazione dell’eletto e ne da notizia
all’Ispettore Nazionale.

ART. 30
(ORGANI PROVINCIALI)


Sono Organi Provinciali delle Componenti:
a) l’Assemblea Provinciale;
b) l’Ispettore Provinciale.
L’Assemblea Provinciale è costituita dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili di tutti i
Gruppi regolarmente costituiti nell’ambito provinciale. L’Assemblea è convocata almeno due
volte l’anno dall’Ispettore Provinciale.
Qualora in una Provincia non risultino costituiti almeno due Gruppi, l’Assemblea
Provinciale è costituita sulla base delle norme previste per l’Assemblea Locale e l’Ispettore
Provinciale può avvalersi della facoltà prevista all’art. 31 punto 10).
E’ ammessa, ove stabilito all’unanimità dal Consiglio Nazionale della Componente, la
coincidenza della carica di Ispettore di Gruppo e di Ispettore Provinciale.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto in prima
convocazione o, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.
L’Assemblea Provinciale:
1) programma l’attività della Componente sul territorio provinciale;
2) propone le strategie e le attività peculiari a livello provinciale e verifica l’attuazione a livello
provinciale dei programmi promossi a livello regionale e nazionale;
3) verifica lo stato di attuazione dei programmi e dei piani di attività in ambito provinciale;
4) elegge l’Ispettore Provinciale.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Di ogni seduta viene redatto
apposito verbale che, sottoscritto dall’Ispettore Provinciale e dal Segretario dell’Assemblea
all’uopo nominato, dovrà essere esposto entro trenta giorni agli Albi dei Comitati Locali e a
quello Provinciale e trasmesso all’Ispettore Regionale, agli Ispettori di Gruppo della provincia e al
Presidente del competente Comitato Provinciale CRI.
L’Assemblea Provinciale è convocata, tramite avviso contenente l’ordine del giorno
comunicato ai componenti e all’Ispettore Regionale, almeno 10 gg. prima della data fissata per la
riunione.
L’Ispettore di Gruppo impossibilitato a partecipare può formalmente delegare il proprio
Vicario se nominato.
L’Ispettore Provinciale:
1) rappresenta la Componente nella provincia;
2) convoca e presiede l’Assemblea Provinciale;
3) coordina gli Ispettori della provincia;
4) assolve ai compiti delegati dall’Ispettore Regionale;
5) risponde del proprio operato all’Ispettore Regionale e al Presidente del Comitato
Provinciale della C.R.I.;
6) può individuare tra gli Ispettori di Gruppo il proprio Vicario che svolge i compiti e le funzioni
dell’Ispettore Provinciale in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data
comunicazione formale all’Ispettore Regionale e agli Ispettori dei Gruppi Locali della
Provincia;
7) può avvalersi di collaboratori esperti, scelti tra i Volontari della provincia a cui affidare
specifici incarichi o progetti;
8) gestisce e cura l’attuazione delle attività approvate dall’Assemblea Provinciale. L’Ispettore
Provinciale è eletto in una unica tornata elettorale dai componenti l’Assemblea Provinciale con
votazione a scrutino segreto.
L’elezione si svolge con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto ed è eletto il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
L’Ispettore Provinciale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta
consecutivamente. Non sono ammesse deleghe di voto. In ogni caso è immediatamente
ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice, eletto o nominato quale
Commissario, per otto anni consecutivi.
Le elezioni sono indette, dal Presidente del Comitato Provinciale su richiesta dell’Ispettore
Regionale competente per territorio.
Tutti gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente del Comitato Provinciale, che
trascorsi cinque giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali, senza che sia pervenuto alcun
reclamo, provvede alla proclamazione dell’eletto e ne dà notizia agli Organi Istituzionali della
C.R.I. e della Componente in sede provinciale, all’Ispettore Regionale ed all’Ispettore Nazionale.

ART. 31
(ORGANI LOCALI)


Sono Organi di Gruppo di ciascuna Componente:
a) l’Assemblea di Gruppo;
b) l’Ispettore di Gruppo.
L’Assemblea di Gruppo, presieduta dall’Ispettore di Gruppo, è composta da tutti i Volontari
appartenenti al Gruppo e si riunisce, in via ordinaria almeno tre volte all’anno ed in via
straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei Volontari. Essa è validamente costituita con la
presenza in prima convocazione di almeno un terzo degli aventi diritto o in seconda
convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
L’Assemblea di Gruppo è convocata, tramite avviso con l’ordine del giorno affisso all’albo C.R.I.
ed inviato all’Ispettore Provinciale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
L’Assemblea di Gruppo elabora le linee generali di sviluppo, le attività e gli obiettivi
strategici del Gruppo, inoltre approva ed adotta i programmi ed i piani di attività annuali proposte
dall’Ispettore del Gruppo.
L’Assemblea del Gruppo assume le decisione a maggioranza semplice dei presenti.
Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dall’Ispettore e dal Segretario
dell’Assemblea all’uopo nominato, che sarà esposto entro trenta giorni all’Albo C.R.I. e
trasmesso entro lo stesso termine all’Ispettore Provinciale e al Presidente del Comitato
C.R.I. competente. Quest’ultimo, in caso di deliberazioni propositive, entro quindici giorni dalla
data di ricezione del verbale, sentito l’Ispettore Provinciale sulle singole proposte dell’Assemblea,
potrà approvarle o respingerle con motivato provvedimento.
L’Assemblea elegge l’Ispettore di Gruppo e due Vice Ispettori.
L’Ispettore e i due Vice Ispettori di Gruppo sono eletti in una unica tornata elettorale a scrutinio
segreto dai Membri dell’Assemblea con votazione su due distinte schede riportanti i nominativi
dei Volontari candidati.
Le candidature possono essere presentate singolarmente per Ispettore e Vice Ispettore di Gruppo
ovvero è facoltà presentare la candidatura ad Ispettore di Gruppo e Vice Ispettori di Gruppo in
un’unica lista collegata comprendente l’intero Ispettorato. Non sono ammesse al voto liste
collegate che prevedano solo in modo parziale la composizione dell’Ispettorato candidato.
Ricorrendo la candidatura in lista collegata, tutti i componenti l’Ispettorato candidato devono
sottoscrivere la presentazione della candidatura della lista.
Le elezioni si svolgono con la predisposizione di due distinte schede:
1) scheda contenente i nominativi dei candidati ad Ispettore di Gruppo singolarmente
presentatisi ed i nominativi dei candidati ad Ispettore di Gruppo presentatisi in lista collegata
con i nominativi dei correlati Vice Ispettori compresi nella lista;
2) scheda contenente i nominativi dei candidati a Vice Ispettore di Gruppo singolarmente
presentatisi.
Qualora riporti il maggior numero di preferenze un candidato ad Ispettore singolarmente
presentatosi, sono eletti i due candidati a Vice Ispettore di Gruppo singolarmente presentatisi che
hanno raggiunto il maggior numero di preferenze e si prescinde dalle preferenze espresse ai
candidati componenti gli Ispettorati compresi nelle liste collegate.
Qualora riporti il maggior numero di preferenze un candidato ad Ispettore presentatosi in lista
collegata con i nominativi dei componenti l’intero Ispettorato di Gruppo, sono eletti tutti i membri
dell’Ispettorato così individuato con i Vice Ispettori compresi nella lista collegata che ha
raggiunto il maggior numero di preferenze.
L’elezione si svolge con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto ed è eletto il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Non sono ammesse deleghe di voto.
Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Non
sono ammesse deleghe di voto. In ogni caso è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi
abbia ricoperto il mandato di vertice, eletto o nominato quale Commissario, per otto anni
consecutivi.
Tutti gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente del Comitato C.R.I.
competente che, trascorsi 5 gg. dalla chiusura delle procedure elettorali, senza che sia
pervenuto alcun reclamo, provvede alla proclamazione degli eletti e ne dà formale
comunicazione all’Ispettore Provinciale, Regionale e Nazionale della Componente.
Le elezioni sono indette dal Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza su richiesta
dell’Ispettore Provinciale competente per territorio.
L’Ispettore di Gruppo:
1) rappresenta la Componente a livello Locale;
2) coordina l’attività del Gruppo coadiuvato dai due Vice Ispettori;
3) può scegliere tra i due Vice Ispettori eletti quello esercente le funzioni vicarie. Della nomina
deve essere data comunicazione formale all’Ispettore Provinciale;
4) risponde delle attività e della disciplina dei Volontari all’Ispettore Provinciale e al
Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza;
5) è personalmente responsabile nei confronti del Presidente del Comitato C.R.I.
d’appartenenza della conservazione del materiale affidato ai Volontari;
6) può avvalersi di collaboratori esperti cui affidare specifici incarichi o progetti, sentiti i Vice
Ispettori del Gruppo;
7) convoca e presiede l’Assemblea del Gruppo;
8) elabora, sentiti ai due Vice Ispettori, la programmazione delle attività e dei progetti da
sottoporre all’Assemblea;
9) propone argomenti da inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea.
10) L’Ispettore di Gruppo può avvalersi, nel quadro delle direttive degli Organi Nazionali della
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Componente, di un organismo consultivo e propositivo i cui membri sono nominati dall’Ispettore
stesso sulla base delle designazioni dell’Assemblea di Gruppo.
Il Vice Ispettore Vicario, se nominato, svolge i compiti e le funzioni dell’Ispettore in caso di sua
assenza o impedimento.
I Vice Ispettori coadiuvano l’Ispettore nella gestione del Gruppo.
In caso di dimissioni di un Vice Ispettore prima della scadenza naturale del mandato, l’Ispettore
di Gruppo provvede a nominare un sostituto che, scelto tra i Volontari del Gruppo titolare del
diritto di elettorato passivo, rimane in carica per la parte residua del mandato dell’Ispettorato.
L’atto di nomina deve essere esposto entro cinque giorni all’Albo C.R.I. e comunicato entro
lo stesso termine al Presidente del Comitato C.R.I. d’appartenenza per la proclamazione, oltre che
all’Ispettore Provinciale e Regionale della Componente.
In caso di dimissioni dell’Ispettore di Gruppo prima della scadenza naturale del mandato, si
procede all’indizione di nuove elezioni.

ART. 32
(MOZIONE DI SFIDUCIA)


Ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 25, 29, 30 e 31 del presente Regolamento è
stabilito che, per ciò che attiene alle Assemblee Locali, Provinciali e Regionali oltre che al
Consiglio Nazionale delle Componenti, su richiesta di inserimento all’ordine del giorno da parte
di almeno un terzo dei componenti, è possibile presentare una mozione di sfiducia per il Vertice di
Componente corrispondente. Tale mozione, che può essere proposta una sola volta durante il
mandato, è approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti e provoca la decadenza del
Vertice e la nomina di un Commissario.

ART. 33
(NORME ELETTORALI)

Le procedure elettorali per le cariche delle Componenti sono disciplinate dal successivo Titolo III
del presente Regolamento.

ART. 34
(COMMISSARIAMENTO)

Il commissariamento di un Vertice di Componente è disposto dall’Organo gerarchicamente
superiore, di concerto con il Presidente del Comitato C.R.I. del livello territoriale corrispondente,
ricorrendo i seguenti casi:
a) in caso di cessazione, prima della scadenza naturale del mandato degli Ispettori di
Gruppo e degli Ispettori Provinciali, il Vertice di Componente immediatamente
superiore nomina un Commissario che rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi
entro il quale devono essere indette nuove elezioni per il rinnovo delle cariche in questione.
Analogamente procede l’Ispettore Nazionale per gli Ispettori Regionali;
b) in caso di cessazione, prima della scadenza naturale del mandato dell’Ispettore
Nazionale, il Presidente Nazionale della C.R.I. nomina un Commissario indicato dal
Consiglio Nazionale che rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi entro il quale
devono essere indette nuove elezioni per il rinnovo dell’Ispettorato Nazionale della
Componente.
c) in caso di decadenza dalla carica di Componente conseguente all’applicazione delle norme
statutarie vigenti riferite al dovere di esercizio dell’opzione tra più cariche elettive.
Analogamente a quanto sopra disposto, si procede alla nomina di un commissario:
a) qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati;
b) in caso di decadenza dalla carica conseguente all’applicazione di una sanzione
disciplinare ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento.
Laddove non sia possibile giungere alla decisione concertata di cui al primo capoverso del
presente articolo, sentite le parti, la questione viene decisa dal Consiglio Direttivo dell’Unità di
livello sovraordinato.

TITOLO III
- NORME ELETTORALI -


ART. 35

Le elezioni per gli Ispettori e i Vice Ispettori di Gruppo sono indette con provvedimento del
Presidente del Comitato della C.R.I. territorialmente competente, su richiesta dell’Ispettore
Provinciale, entro trenta giorni dalla richiesta.
Al Presidente del Comitato C.R.I. competono tutti gli adempimenti connessi alle elezioni.
La data di svolgimento dell’esperimento elettorale è concordato tra l’Ispettore Provinciale
richiedente e il Presidente del Comitato.

ART. 36


Almeno trenta giorni prima dalla data fissata per le elezioni devono essere resi pubblici con
affissione nell’albo del Gruppo Locale l’elenco dei Volontari C.R.I. ammessi a votare (elettorato
attivo) e quello dei Volontari C.R.I. che possono essere eletti (elettorato passivo). Detti elenchi
devono essere redatti e sottoscritti dall’Ispettore del Gruppo Locale e controfirmati dal Presidente
del competente Comitato della C.R.I.
La valutazione della titolarità del diritto di elettorato attivo e passivo in capo ai Volontari C.R.I.
deve essere effettuata alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni di cui
all’art. 35.

ART. 37


Entro cinque giorni dall’esposizione degli elenchi all’albo del competente Comitato della C.R.I., è
possibile chiedere per iscritto al Presidente del Comitato medesimo eventuali variazioni o
integrazioni motivate.

ART. 38


Fermo restando quanto indicato all’art. 36 ultimo capoverso, qualora si rendessero necessarie
eventuali rettifiche o modifiche ed integrazioni degli elenchi di cui al precedente art. 40, le stesse
devono essere sottoscritte dagli Organi che hanno firmato gli elenchi e non modificano le
scadenza previste.

ART. 39


Le condizioni di diritto di voto e di eleggibilità ai vari livelli, sono quelle previste dalle
disposizioni del presente Regolamento Nazionale.

ART. 40


Ciascun candidato deve far pervenire, al Presidente del Comitato e all’Ispettore del livello
gerarchico sovra ordinato rispetto al Vertice di Componente per il quale si procede alle elezioni,
la propria candidatura corredata da un eventuale programma e/o curriculum di non più di cinque
cartelle dattiloscritte, entro e non oltre venti giorni prima della data fissata per l’elezione. In ogni
caso la candidatura è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato.

ART. 41


L’elenco dei candidati redatto dal Presidente del competente Comitato C.R.I. secondo
l’ordine di presentazione delle candidature, deve essere sottoscritto dal Presidente del
Comitato stesso o suo delegato e dall’Ispettore del livello sovra ordinato e reso pubblico
unitamente agli eventuali programmi elettorali e/o curriculum, con affissione all’albo del Gruppo
Locale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’elezione.

ART. 42


Entro dieci giorni prima della data fissata per l’elezione devono essere nominati i componenti il
Seggio elettorale in numero di 3 e così designati:
PRESIDENTE: Presidente Comitato C.R.I. competente o suo delegato;
MEMBRO: Ispettore del livello gerarchicamente sovra ordinato o suo delegato;
MEMBRO: Designato di concerto tra i due precedenti componenti.
In caso di improvvisa assenza o impedimento di uno o più componenti il Seggio elettorale, il
Presidente del Comitato nomina uno o più Membri in loro sostituzione, previo accordo con
l’Ispettore del livello gerarchico sovra ordinato.
Ai predetti componenti del Seggio elettorale competono tutti gli adempimenti per il regolare
svolgimento delle operazioni di votazione e di spoglio delle schede.
Il Seggio elettorale deve rimanere aperto per le operazioni di voto almeno sei ore consecutive.

ART. 43


Le schede elettorali, firmate dai membri del seggio medesimo prima delle operazioni di voto,
devono riportare i nominativi dei candidati in ordine di presentazione delle candidature.
Le operazioni di spoglio delle schede hanno inizio immediatamente dopo il completamento delle
operazioni di voto, senza interruzioni.
Lo spoglio è pubblico.

ART. 44


Di tutte le operazioni elettorali deve essere data esplicita menzione nel verbale che,
sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale, deve essere trasmesso entro 48 ore dalla
chiusura del seggio in plico sigillato al Presidente del Comitato unitamente alle schede,
debitamente sottoscritte dai componenti il seggio medesimo.
Una copia del verbale deve essere contestualmente affissa all’albo dell’unità C.R.I. dove si sono
svolte le elezioni.

ART. 45


Per le elezioni delle cariche di Ispettore Provinciale e di Ispettore Regionale si applicano,
analogicamente, le norme di cui ai precedenti articoli.
Per le elezioni alle cariche di Ispettore Nazionale e di Vice Ispettori Nazionale delle Componenti,
gli adempimenti assegnati ai comitati competenti sono assolti dal Presidente Generale che
presiede il seggio elettorale di cui nomina due membri fra i componenti del Consiglio Nazionale
della Componente.

ART. 46


Ogni e qualsiasi ricorso concernente le operazioni di cui al presente Regolamento deve essere
presentato per iscritto all’Organo competente che ha indetto le elezioni entro cinque giorni
decorrenti dalla data in cui è stata affissa all’albo copia del verbale delle operazioni
elettorali.
L’Organo competente all’esame del ricorso è quello gerarchicamente superiore a quello
responsabile del procedimento elettorale. Il ricorso è deciso di concerto con l’Ispettore
gerarchicamente sovra ordinato a quello per cui si procede alle elezioni entro trenta giorni, decorsi
i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso s’intende accolto.
Per i ricorsi riguardanti l’elezione dei Vertici Nazionali delle Componenti, decide il
Presidente Generale della C.R.I. entro trenta giorni, decorsi i quali, in mancanza di una decisione
espressa, il ricorso s’intende accolto.

ART. 47


Il candidato che risulti eletto in due distinte cariche, deve formulare per iscritto l’opzione entro
cinque giorni dal verificarsi dalla condizione di incompatibilità. In difetto, si presume prescelta la
carica afferente al livello gerarchicamente superiore.

ART. 48


Qualora in esito alla procedura elettorale due candidati ottengano il medesimo numero di voti
validi, risulta eletto il candidato che annovera il maggior numero di anni di servizio nella Croce
Rossa Italiana alla data di indizione delle elezioni. Se dovesse permanere ulteriormente una
situazione di parità, risulta eletto il candidato più giovane per età.

TITOLO IV

PARTE SPECIALE - ATTIVITÀ

ART. 49
(COMITATO FEMMINILE)


Le Volontarie del Comitato Femminile costituiscono la Componente che, richiamandosi ai
Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa
Italiana, promuove, coordina e svolge iniziative assistenziali in materia sociale e sanitaria.

ART. 50
(ATTIVITÀ DEL COMITATO FEMMINILE)

Il Comitato Femminile:
a) svolge le proprie attività in ambito sociale ed assistenziale mediante l’ascolto,
l’accoglienza, l’ospitalità, l’integrazione sociale e culturale ed il sostegno economico rivolto alle
fasce più deboli, anche in collaborazione con il sistema pubblico di Assistenza. In tale
ambito è affidata alla Componente la programmazione, il coordinamento e lo svolgimento delle
attività di Fund Raising espletate avvalendosi dell’organismo di cui all’art. 31 punto 10;
b) collabora all’organizzazione dei magazzini C.R.I. per l’emergenza, contribuendo alla
disponibilità del materiale necessario;
c) organizza la distribuzione dei generi di sostegno alimentare assegnati dall’Unione Europea;
d) promuove i corsi di informazione, formazione e comunicazione nel settore del Fund Raising.
I Volontari C.R.I. appartenenti alle altre Componenti svolgono le attività sopra indicate nel
rispetto dei criteri organizzativi e di coordinamento, dei principi o percorsi formativi e dei
protocolli operativi propri della Componente del Comitato Femminile. Essi sono sottoposti
nell’esercizio di tali attività alle competenze disciplinari della propria componente.
L’iniziativa disciplinare è attribuita ai competenti organi della Sezione Femminile.

ART. 51
(VOLONTARI DEL SOCCORSO)


I Volontari del Soccorso costituiscono la componente della Croce Rossa Italiana che,
richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce
Rossa Italiana, si caratterizzano per lo svolgimento delle attività di emergenza sanitaria, di
pronto soccorso e di trasporto infermi.

ART. 52
(ATTIVITÀ DEI VOLONTARI DEL SOCCORSO)


I Volontari del Soccorso:
a) promuovono, coordinano e svolgono le attività di emergenza sanitaria, di pronto soccorso e
di trasporto infermi anche negli interventi di protezione civile in seguito a calamità o disastri;
b) promuovono nel rispetto delle normative di settore l’attività di formazione e di preparazione
del personale nelle materie sopra indicate;
c) organizzano simulazioni, anche pubbliche, riferite alle tecniche di intervento sanitario;
d) organizzano e promuovono l’attività del soccorso organizzato e le correlate
competizioni ai vari livelli territoriali;
e) organizzano e diffondono le tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base di competenza
del personale laico.
I Volontari C.R.I. appartenenti alle altre Componenti svolgono le attività sopra indicate nel
rispetto dei criteri organizzativi e di coordinamento, dei principi o percorsi formativi e dei
protocolli operativi propri della Componente dei Volontari del Soccorso. Essi sono
sottoposti nell’esercizio di tali attività alle competenze disciplinari della propria
componente. L’iniziativa disciplinare è attribuita ai competenti organi dei Volontari del
Soccorso.

ART. 53
(DONATORI SANGUE)


I Donatori Sangue costituiscono la componente della Croce Rossa Italiana che,
richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce
Rossa Italiana, promuovono la cultura della donazione del sangue e derivati e concorrono
al raggiungimento dell’autosufficienza mediante donazioni volontarie, periodiche e gratuite.

ART. 54
(ATTIVITÀ DEI DONATORI SANGUE)


I Donatori Sangue:
a) promuovono la donazione del sangue nell’Associazione e nella popolazione;
b) contribuiscono alla diffusione della coscienza trasfusionale per mezzi di personale
specificamente formato;
c) contribuiscono alla raccolta anche mediante propri centri fissi e mobili;
d) operano per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi
e) collaborano con le Istituzioni per la materia trasfusionale al livello centrale e periferico
I Volontari C.R.I. appartenenti alle altre Componenti svolgono le attività sopra indicate nel
rispetto dei criteri organizzativi e di coordinamento, dei principi o percorsi formativi e dei
protocolli operativi propri della Componente dei Donatori Sangue. Essi sono sottoposti
nell’esercizio di tali attività alle competenze disciplinari della propria componente.
L’iniziativa disciplinare è attribuita ai competenti organi dei Donatori di Sangue.

ART. 55
(PIONIERI)


L’organizzazione, la struttura, la mission e le attività peculiari dei Pionieri sono disciplinate dal
Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I.,
approvato con l’O.C. n. 31/09 del 2 febbraio 2009.
I Volontari C.R.I. appartenenti alle altre Componenti svolgono le attività indicate da tale
Regolamento nel rispetto dei criteri organizzativi e di coordinamento, dei principi o percorsi
formativi e dei protocolli operativi propri della Componente dei Pionieri.

ART. 56
(ATTIVITÀ COMUNI)


I Volontari della C.R.I. concorrono nel rispetto delle disposizioni impartite dal proprio vertice di
Comitato e dalla propria Componente di appartenenza allo svolgimento delle seguenti attività:
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a) alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario;
b) alla formazione del proprio personale;
c) all’attività di monitorato;
d) agli interventi di protezione civile e di soccorso psicologico in caso di calamità ed emergenza;
e) alla formazione in materia di educazione sanitaria, primo soccorso e nelle altre attività
istituzionali dell’associazione;
f) alle attività sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali sulla base di convenzioni stipulate
con Enti pubblici e privati ed Istituzioni;
g) alle attività connesse con il soccorso cinofilo, con il soccorso ed il salvataggio in acqua, con il
soccorso in montagna e su piste da sci e con ogni altra attività speciale autorizzata;
h) a tutte le altre attività istituzionali approvate dagli Organi Nazionali di ciascuna
componente;
i) a tutte le altre attività ed iniziative istituzionali conformi ai fini statutari, in quanto previamente
esaminate ed approvate dal Comitato C.R.I. di appartenenza.
Fatto salvo quanto indicato all’art. 50 lett. a) del presente Titolo, l’attività di Fund Raising è
coordinata e disciplinata dagli Organi Istituzionali dell’Associazione, che disciplinano altresì con
modalità omogenee l’attività di propaganda e di promozione delle attività.
Nello svolgimento delle predette attività le Componenti improntano la loro azione alla reciproca
intesa e mutua collaborazione.


TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57
(ADOZIONE E MODIFICHE)


Il presente Regolamento è adottato ai sensi dalle norme previste dal vigente Statuto C.R.I. ed
entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento di approvazione.
Il previgente Regolamento di cui all’O.C. 362 dell’1 luglio 2005 è abrogato.
Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate congiuntamente dai Consigli
Nazionali delle Componenti ed approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale C.R.I.


ART. 58
(COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN CASO DI COMMISSARIAMENTO)


Ricorrendo l’ipotesi di commissariamento dell’Ente, al fine di assicurare il necessario
coordinamento delle attività istituzionali della CRI e fino alla ricostituzione dei Consigli Direttivi,
i Commissari dei Comitati CRI riuniscono almeno tre volte l’anno i Vertici di tutte le Componenti
afferenti al livello territoriale corrispondente.

ART. 59
(RAPPRESENTANZA VERSO L’ESTERNO)


I vertici delle componenti non hanno alcuna rappresentanza verso l’esterno della Croce Rossa
Italiana se non muniti di espressa delega da parte del Presidente del Comitato di appartenenza e
non possono obbligare ad alcun titolo l’Associazione nei confronti di Enti Pubblici o privati.

ART. 60
(NORMA TRANSITORIA)


Tutti i procedimenti disciplinari avviati – con rituale contestazione all’interessato – prima del 6
luglio 2009 (data di approvazione dell’O.C. n. 206/2009) sono regolamentati ai sensi del
previgente art. 16 dell’O.C. 362/2005. Tali procedimenti devono concludersi entro il 31 ottobre
2009.

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